Art. 4

In vigore dal 23 gen 1969
Il presidente rappresenta legalmente l'ente nei rapporti con i terzi e compie nell'interesse dell'ente tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-4

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