Art. 12
In vigore dal 23 gen 1969
Gli impiegati posti a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi dell'ente ai sensi dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95, sono utilizzati nel modo e nelle forme determinate dal consiglio di amministrazione.
Qualora l'incarico di direttore del museo sia affidato ad un dipendente statale, questi, ove appartenga ai ruoli di amministrazione diversa da quella della pubblica istruzione, è collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di comando, a norma degli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ove appartenga, invece, ai ruoli del personale dipendente dall'amministrazione della pubblica istruzione, è collocato nella posizione di fuori ruolo, nei modi e limiti previsti dall' della legge 21 febbraio 1961, n. 95.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1968
SARAGAT
LEONE - SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONNELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 105. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-12