Art. 9

In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per i sottoelencati prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee si applicano: a) il dazio del 4,60% sul valore, per le ghise speciali contenenti manganese nella misura massima di 0,03%, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-11, nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; b) il dazio dell'1% sul valore, per le ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio, della voce di tariffa n. 73.01-D-I; c) il dazio del 6% sul valore, per le lamiere dette "magnetiche" aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg inferiore o pari a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4), delle voci di tariffa numeri ex 73.13-A-1 ed ex 73.15-B-VI-a-i, nei limiti di un contingente globale di 1000 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; d) l'esenzione daziaria, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici, della voce di tariffa numero ex 73.15-A-IV-b, nei limiti di un contingente di 3000 tonnellate subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; e) il dazio del 6% sul valore, per le rotaie usate, della voce di tariffa n. 73.16-A-II-b.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-9

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