Art. 8
In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i prodotti sottoelencati, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
1) paste di legno meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) (voce di tariffa n. 47.01-A-I), destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di tonnellate 200.000;
2) paste di legno chimiche, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.298.300 (contingente globale per i prodotti delle voci di tariffa numeri 47.01-B-I-a-2, 47.01-B-l-b-2, 47.01-B-II-a-2, 47.01-B-II-b-2), così ripartite:
a) tonnellate 1.250.000, destinate alla produzione cartaria;
b) tonnellate 32.000, destinate alla fabbricazione del cellophane;
c) tonnellate 8.000, destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche;
d) tonnellate 2.300, destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa;
e) tonnellate 6.000, destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-111.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-8