Art. 3

In vigore dal 5 giu 1968
Il contingente di 31.000 tonnellate di tonni freschi refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati, della voce di tariffa n. ex 03.01-B-l-b-1, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, ammessi per l'anno 1966 a norma della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 680 e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1237, al dazio di 0,50% su valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, è aumentato a 33.600 tonnellate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-3

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