Art. 2
In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati, della voce di tariffa n. ex 03.01-B-I-b-l, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di 30.000 tonnellate, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-2