Art. 5

In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 novembre 1966 fino al 31 ottobre 1967, per i semi di barbabietola da zucchero delle varietà "Maribo", "Buszczinsky", "Janaz" e "Saroz", della voce di tariffa n. ex 12.03-A, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente supplementare di 350 tonnellate, si applica il dazio del 6% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-5

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