Art. 10

In vigore dal 5 giu 1968
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota A) premessa al capitolo 74 della tariffa è modificata come segue: "A) sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01: a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo; b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso: 1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.); 2) riutilizzabili ancora come fili, purchè siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione; c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purchè, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sotto posti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-10

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