Art. 6
In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà "Eagle Hill", "Maribo", "Janaz", "Saroz" e "Buszczinsky", della voce di tariffa n. ex 12.03-A, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di 700 tonnellate, si applica il dazio del 6,50% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-6