Art. 11

In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 gennaio 1968, per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, della voce di tariffa n. 78-01-A-1, si applica l'esenzione daziaria per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità europee, ed il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg per le provenienze da Paesi estranei alle Comunità europee, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-11

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