Art. 14
In vigore dal 5 giu 1968
Dal 23 agosto 1967 fino al 31 dicembre 1967, i dazi minimi specifici previsti dalla nota 5) alla voce di tariffa n. 78.01-B, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, sono modificati come segue:
placche di accumulatori, lire 13 per kg;
cassette usate di accumulatori senza acido, lire 9,50 per kg;
altri cascami e rottami di piombo, lire 17 per kg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-14