Art. 13
In vigore dal 5 giu 1968
Dal 1 gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per il piombo greggio, non in lega, della voce di tariffa numero ex 78.01-A-11, nei limiti di un contingente di 13.000 tonnellate, per tutte le provenienze, si applica il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-13