Art. 12
In vigore dal 5 giu 1968
La nota 4) alla voce di tariffa n. ex 78.01-A-I, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, è modificata come segue:
"Per il periodo dal 10 gennaio 1967 fino al 31 marzo 1968, per il piombo greggio, altro, non in lega, nei limiti di un contingente di 26.000 tonnellate, si applica il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-12