Art. 1
In vigore dal 5 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisca la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisca la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati: convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la commissione parlamentare di cui all' della legge 21 marzo 1967, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, peritori, vacche e giovenche delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce di tariffa n. ex 02.01-A-11, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di n. 5000 capi, si applica il dazio del 4% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente, gli animali delle razze indicate nello stesso comma devono essere scortati dai seguenti certificati:
i tori, dal certificato di ascendenza;
le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.
Il dazio applicabile agli animali nell'ambito di detto contingente tariffario non può, in alcun caso, essere inferiore a quello applicato al bestiame in questione importato dagli altri Stati membri delle Comunità europee, scortato dai certificati prescritti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;681#art-1