Titolo II

Art. 27

In vigore dal 30 apr 1968
Per il periodo compreso fra il 10 gennaio 1968 ed il 31 dicembre 1970, è sospeso l'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-27

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