Titolo I

Art. 11

In vigore dal 1 mag 1969
I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell' del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base. Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-11

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Art. 11 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo