Titolo I
Art. 13
In vigore dal 30 apr 1968
La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali è corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-13