Titolo I
Art. 8
In vigore dal 30 apr 1968
Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato , sub , sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformità al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-8