Titolo I

Art. 3

In vigore dal 1 mag 1969
A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentati di lire 1.200. A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.

Note all'articolo

  • La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1969 "gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-3

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