Titolo I
Art. 2
In vigore dal 1 mag 1969
Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a:
lire 18.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.
Note all'articolo
- La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-2