Titolo I

Art. 16

Abrogato
In vigore dal 1 mag 1969
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-16

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Art. 16 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo