Titolo I
Art. 17
In vigore dal 30 apr 1968
Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente .
Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-17