Titolo I

Art. 17

In vigore dal 30 apr 1968
Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente . Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo