Titolo I

Art. 22

In vigore dal 1 mag 1969
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153. Il titolare di più pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali non può cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-22

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