Titolo I

Art. 23

In vigore dal 30 apr 1968
In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dall'importo degli assegni familiari o delle integrazioni della retribuzione per carichi di famiglia comunque denominate, spettanti al proprio dipendente, l'importo delle quote di maggiorazione da questo percepite per gli stessi familiari ai sensi dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903. Qualora l'importo delle quote di maggiorazione percepite ai sensi dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia superiore a quello degli assegni familiari o delle altre integrazioni della retribuzione corrisposta al dipendente per gli stessi familiari, la detrazione di cui al precedente comma è operata dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari o delle predette integrazioni della retribuzione. Le detrazioni previste dal presente articolo sono operate contestualmente a quelle prescritte dal precedente ed i relativi proventi sono versati a cura del datore di lavoro all'istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari ovvero le altre integrazioni della retribuzione fino ad un massimo di 26. Per i lavoratori agricoli subordinati le detrazioni previste dal presente articolo sono operate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Laddove il datore di lavoro per circostanze indipendenti dalla propria volontà non possa effettuare le trattenute di cui all' ed al presente articolo, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che indicherà le modalità per il recupero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-23

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Art. 23 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo