Titolo I
Art. 25
In vigore dal 30 apr 1968
I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni assicurative interessate, in misura proporzionale agli oneri rispettivamente sostenuti per l'erogazione delle pensioni.
I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-25