Titolo II

Art. 30

In vigore dal 30 apr 1968
Con effetto dal 1 maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo