Titolo III
Art. 32
In vigore dal 30 apr 1968
A decorrere dal 1 agosto 1968, il contributo a percentuale dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma del combinato disposto degli , terzo comma, e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato alla misura del 10% delle retribuzioni imponibili ed è ripartito fra datori di lavoro e lavoratori a norma delle vigenti disposizioni.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 30 aprile 1968, le tabelle dei contributi base vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono sostituite dalla tabella F) allegata al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-32