Titolo IV
Art. 35
In vigore dal 30 apr 1968
È riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell' del citato decreto, a norma dell' del decreto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-35