Titolo IV

Art. 37

In vigore dal 30 apr 1968
I miglioramenti delle pensioni stabiliti dal presente decreto non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
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Art. 37 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo