Titolo VI
Art. 42
In vigore dal 30 apr 1968
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per quanto non diversamente disposto, ha effetto dal 1° maggio 1968.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE -
PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 85. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-42