Titolo I
Art. 15
In vigore dal 30 apr 1968
Per la definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, è calcolata in base alle norme contenute nell' del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedenti la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia.
Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico più favorevole, si applicano queste ultime norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-15