Titolo I

Art. 12

In vigore dal 30 apr 1968
Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente: "La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente ; c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-12

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Art. 12 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo