Titolo I
Art. 9
In vigore dal 30 apr 1968
Per la determinazione dell'anzianità contributiva e delle 156 settimane di contribuzione di cui agli del presente decreto si tiene conto, relativamente alla contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, delle risultanze degli elenchi nominativi pubblicati fino alla data di decorrenza della pensione e non contestati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-9