Titolo I

Art. 7

In vigore dal 30 apr 1968
Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente , non può superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-7

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Art. 7 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo