Titolo I

Art. 18

In vigore dal 6 lug 1989
Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il 2° comma dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente: "La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda".11a

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 14-27 giugno 1989, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 5/7/1989, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-18

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Art. 18 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. — Testo vigente | Portale Normativo