Titolo III
Art. 33
In vigore dal 1 mag 1969
A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave torbiere istituita con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentati nella misura di lire 2.400.
Le pensioni da liquidare a carico della gestione speciale anzidetta
con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 sono calcolate a norma delle disposizioni contenute negli del presente decreto.
L'anzianità contributiva da considerare ai fini della liquidazione della pensione a carico della gestione speciale è maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione ed il compimento del 600 anno di età da parte del lavoratore.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 600 anno di età, la pensione viene liquidata sulla base della retribuzione annua calcolata secondo i criteri di cui agli del presente decreto e dell'anzianità contributiva quale risulta in precedenza determinata per la liquidazione della pensione nella gestione speciale. È in facoltà del pensionato esercitare il diritto di opzione di cui al precedente .
La pensione calcolata secondo i criteri contenuti nel comma precedente viene posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta eccezione per la quota relativa alla pensione integrativa, corrispondente ai periodi di anzianità contributiva attribuiti al pensionato ai sensi del precedente terzo comma, la quale rimane a carico della gestione speciale. Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, la quota relativa alla pensione integrativa a carico della gestione speciale viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di rioccupazione per i quali risultino effettuati versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Nel caso che la pensione calcolata secondo i criteri di cui al quarto comma del presente articolo risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto. L'onere relativo al maggior importo garantito al pensionato viene assunto dalla gestione speciale.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-33