Titolo II
Art. 26
In vigore dal 30 apr 1968
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo ii paga precedente quello in corso al 1 gennaio 1971, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.
La misura del contributo di cui al precedente comma è comprensiva dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell' della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-26