Titolo I
Art. 24
In vigore dal 30 apr 1968
Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-24