Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 6
In vigore dal 4 mag 1968
L' delle "Convenzioni", modificato dall' della "Convenzione SIP", è sostituito dal seguente:
. - Impianti e collegamenti della Società.
La società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'amministrazione indicati nell' e salve le limitazioni stabilite dall'art. 29.
In caso di impiego di mezzi trasmissivi diversi da quelli a filo, la società, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, è tenuta all'osservanza delle condizioni e modalità che potranno essere stabilite dall'amministrazione in sede di approvazione dei piani tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-6