Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 4
In vigore dal 4 mag 1968
L' delle "Convenzioni" è sostituito dal seguente:
. - Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel - Servizi telegrafici di trasmissione dati e segnaletica. Servizio di recapito degli avvisi telefonici.
I) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel
Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel previsto, nelle località minori, dall' la società è tenuta:
a) a permettere l'utilizzazione delle proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi fra i centri telegrafici di raccolta (che in prosieguo saranno più brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica;
b) a provvedere direttamente alla organizzazione necessaria per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei fonotel tra i propri posti telefonici pubblici nelle località minori che sono o risulteranno sprovviste di ufficio dell'amministrazione e i C.T.R. situati nei centri di distretto telefonico e allo scambio diretto dei fonotel fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito dello stesso distretto;
c) a provvedere direttamente, ove occorra con la cooperazione dell'amministrazione, ad analoga organizzazione per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei telegrammi mediante i propri posti telefonici pubblici durante la sospensione del servizio nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato da parte dei locali uffici dell'amministrazione.
La società ha l'obbligo di completare in ciascun distretto telefonico l'organizzazione dei servizi previsti dalla lettera a) del presente articolo entro nove mesi dalla notifica, che sarà fatta dall'amministrazione con apposito elenco, dell'avvenuta costituzione dei C.T.R., con la indicazione delle località collegate e da collegare a ciascuno dei centri medesimi.
Per il servizio di cui alla lettera c) del presente articolo il termine è ridotto a sei mesi.
Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera b), il termine per l'estensione del servizio a tutti i PTP che saranno indicati dall'amministrazione immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, è stabilito in 18 mesi, per i primi due anni, ed in sei mesi per gli anni successivi, nell'intesa però che l'estensione ai due terzi dei PTP segnalati inizialmente dall'amministrazione stessa dovrà avvenire entro 12 mesi.
Ai fini anzidetti la società è tenuta ad installare, a proprie cure e spese, presso i C.T.R. un numero di apparecchi in franchigia che consenta di espletare un traffico senza attesa e permetta che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R. siano ottenibili con la formazione di un numero speciale, che non dia luogo ad alcun impulso del contatore degli apparecchi in franchigia installati presso gli uffici dell'amministrazione dislocati nel distretto.
Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. verso gli uffici o gli abbonati dei rispettivi distretti, i dati dei contatori installati sulle linee del C.T.R. saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti dalla società.
Gli apparecchi in franchigia presso i C.T.R. e gli altri uffici dell'amministrazione nell'ambito distrettuale per l'espletamento dei servizi sopra indicati non sono computati nel contingente di cui all'art. 50.
Per la ricezione dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici la società è autorizzata ad impiegare apparecchiature di tipo telegrafico, previe intese con l'amministrazione.
La società è obbligata ad assumere il servizio di cui alla precedente lettera b), con preavviso di almeno quattro mesi, nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove la amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.
L'amministrazione si riserva la facoltà di istituire in qualsiasi momento, ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici nelle località ove il servizio è espletato dai posti telefonici pubblici dandone preavviso con almeno quattro mesi rispetto alla data in cui l'amministrazione aprirà al traffico i propri uffici.
Il servizio di recapito dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, che disimpegnano il servizio fonotel, sarà effettuato con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici, mentre per i posti telefonici pubblici che sostituiscono gli uffici dell'amministrazione nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, il recapito sarà effettuato con le norme che disciplinano il recapito dei telegrammi.
I corrispettivi dovuti alla società per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato 2 alla presente convenzione.
Essi sono soggetti a revisione decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione e successivamente ogni triennio per essere adeguati al costo dei servizi e alla durata media di impegno delle reti per ciascun telegramma.
Alle variazioni conseguenti si provvederà con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici della amministrazione.
II) Servizio telegrafico di trasmissione dati.
La società ha l'obbligo di ammettere al servizio di trasmissione dati per velocità superiore a 200 baud, sulla rete telefonica a commutazione, gli abbonati al telefono che ne facciano richiesta ed ottemperino alle relative prescrizioni.
L'eventuale ammissione al servizio di trasmissione dati per velocità inferiori potrà essere di volta in volta autorizzata dalla amministrazione a condizioni da stabilire.
Per detto servizio gli utenti sono tenuti a corrispondere, oltre ai canoni e alle tariffe vigenti per il servizio telefonico pubblico, gli altri canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore.
La società può inoltre cedere in uso a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, collegamenti diretti per il servizio di trasmissione dati per velocità superiore ai 200 baud ed eventualmente, secondo una normativa da stabilire, anche collegamenti diretti per velocità inferiori.
Quando il traffico telefonico tra le località terminali è di pertinenza dell'amministrazione, la società provvede alla cessione a terzi dei collegamenti necessari, utilizzando, per la costituzione dei collegamenti stessi, i circuiti e mezzi trasmissivi che l'amministrazione metterà a disposizione della società ogni anno, in relazione all'entità e allo sviluppo del servizio in aggiunta a quelli previsti dall'art. 29 con le stesse modalità e alle stesse condizioni. La società provvederà pure, in tal caso, a costituire i necessari raccordi tra le terminazioni dei circuiti di proprietà dell'amministrazione ed i posti di utente.
Per i predetti collegamenti diretti si applicano all'utenza i canoni stabiliti dalle disposizioni vigenti che saranno ripartiti secondo le norme indicate nell'allegato 2.
Gli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem), omologati dall'amministrazione, vengono di norma forniti allo utente dalla società, la quale provvede altresì alla loro manutenzione dietro corresponsione dei canoni di noleggio e di manutenzione stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società, e soggetti a revisione triennale.
La riscossione delle tariffe e dei canoni previsti dal presente articolo è curata dalla società, che provvede al rimborso delle quote spettanti all'amministrazione, secondo le già citate norme indicate nell'allegato 2.
La società ha l'obbligo di curare l'elencazione, ai sensi dello art. 38 degli abbonati al telefono ammessi al servizio di trasmissione dati sulla rete a commutazione; essa dovrà pure fornire all'amministrazione l'elenco degli utenti di collegamenti diretti con l'indicazione per ciascuno di essi del numero e tipo dei modem e di ogni altro elemento necessario per l'applicazione dei canoni e per il riparto delle quote spettanti all'amministrazione e alla società.
III) Servizio telegrafico di trasmissione segnaletica.
La società può cedere in uso a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, collegamenti diretti realizzati con circuiti di tipo telefonico per il servizio di trasmissione segnaletica.
A questi collegamenti si applicano i canoni stabiliti per i collegamenti destinati alla trasmissione dati. Detti canoni sono soggetti a riduzione nei casi previsti dall'allegato 2.
Tale riduzione non viene applicata quando il collegamento non sia utilizzato per la sola segnaletica.
La società potrà, previa autorizzazione dell'amministrazione, e a condizioni da concordare, cedere in uso a terzi per il servizio di segnaletica anche circuiti diretti aventi una larghezza di banda inferiore a quella telefonica.
La riscossione dei canoni è curata dalla società, che provvede al rimborso delle quote spettanti all'amministrazione secondo le norme indicate nell'allegato 2 alla presente convenzione.
IV) Servizio di recapito degli avvisi telefonici.
Nelle località da stabilirsi di comune accordo tra l'amministrazione e la società gli uffici P.T. dell'amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della società con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici.
A tale fine la società si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi.
Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall'art. 50 della convenzione.
Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la società corrisponderà all'amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-4