Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 2
In vigore dal 4 mag 1968
L' delle "Convenzioni" modificato dalle "Convenzioni aggiuntive" e dall' della "Convenzione SIP", è sostituito dal seguente:
. - Zone telefoniche.
La concessione dei servizi indicati nel presente atto si estende a tutto il territorio nazionale che si assume suddivise in cinque zone, come indicato nell'allegato 1 alla presente convenzione.
Eventuali modifiche all'estensione territoriale delle zone debbono essere concordate tra l'amministrazione e la società ed approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-2