Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 5

In vigore dal 4 mag 1968
L' delle "Convenzioni" è sostituito dal seguente: . - Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale. La società è tenuta ad apprestare, rispettivamente entro 12 mesi ed entro 18 mesi dalla firma della presente convenzione, a seconda che la centrale del centro di distretto e del sistema passo-passo o del sistema registro, i mezzi necessari per lo espletamento, nell'ambito di ciascun distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati. Tale servizio sarà espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel centro di distretto telefonico. L'amministrazione, sentito il proprio consiglio di amministrazione e previa intesa con la società, può affidare a questa ultima la gestione degli uffici di dettatura. A ciascun ufficio sarà assegnato un numero speciale, che per le chiamate ad esso dirette non darà luogo ad alcun impulso di conteggio e che sarà pure utilizzato dagli uffici della amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrammi e fonotel ai C.T.R., nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura. La soprattassa telefonica a carico degli abbonati ed i compensi da corrispondersi dall'amministrazione alla società sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e saranno revisionati con le stesse modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-5

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