Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 3

In vigore dal 4 mag 1968
L' delle "Convenzioni", modificato dalle "Convenzioni aggiuntive" e dall' della "Convenzione SIP", è sostituite dal seguente: . - Competenza del traffico. È di esclusiva pertinenza dell'amministrazione il traffico telefonico interurbano che si svolge: a) fra i seguenti distretti sedi di centri di compartimento: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Catanzaro Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa Potenza, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona; b) fra i distretti di Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Foggia, L'Aquila, Livorno, Messina, Padova, Piacenza, Reggio di Calabria, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto C Udine; c) tra i distretti di cui al precedente punto b) e i distretti sede di centro di compartimento. Il rimanente traffico interurbano nell'ambito nazionale di esclusiva pertinenza della società. La società provvede altresì in esclusiva, previo benestare dell'amministrazione, all'espletamento del traffico internazionale di frontiera, alla condizione che si tratti di traffico per il quale vengano applicate le speciali agevolazioni tariffarie previste in sede internazionale e concordate con le amministrazioni corrispondenti, e che detto traffico si svolga su circuiti diretti tra distretti di confine, o parte di essi, e corrispondenti località oltre frontiera, stabilite d'intesa tra l'amministrazione italiana e le amministrazioni estere interessate. Agli effetti del presente articolo la rete telefonica della Città del Vaticano è considerata come appartenente alla rete urbana di Roma, come previsto dal decreto ministeriale 1 gennaio 1961, e il settore costituito dal territorio della Repubblica di San Marino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, n. 1510, è considerato come appartenente al distretto di Rimini ed equiparato agli altri settori del distretto medesimo. L'amministrazione si riserva la facoltà di continuare, qualora e sino a quando ne riscontri la necessità, ad espletare, alle condizioni di cui all'art. 52, nei centri di compartimento e nei centri dei distretti di Livorno, Messina e Padova il servizio espletato al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per la prenotazione e la commutazione (partenza, transito-partenza, transito-arrivo) del traffico tramite operatrice, di pertinenza della Società, scambiato con località di altra zona o, per la 5ª zona, con località di altro compartimento nonché tra la Sardegna ed il Continente. Analogamente la società si riserva la facoltà di espletare, per conto dell'amministrazione ed alle sopraddette condizioni di cui all'art. 52, il servizio di prenotazione e di commutazione del traffico tramite operatrice di pertinenza dell'amministrazione, in partenza dai distretti di Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Foggia, L'Aquila, Livorno, Messina, Padova, Piacenza, Reggio di Calabria, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto e Udine. L'amministrazione e la società potranno di comune accordo, rinunciare alla facoltà prevista nei due precedenti comma; in tal caso sia l'amministrazione che la società adotteranno i provvedimenti necessari per garantire, nei rispettivi uffici, il pieno impiego del proprio personale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-3

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