Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 1
In vigore dal 4 mag 1968
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni - per il riassetto del servizio telefonico nazionale ed internazionale, e per la disciplina del servizio telegrafico nelle località a scarso traffico, del servizio di trasmissione dati, e di altre trasmissioni di tipo telegrafico.
Viste le convenzioni 11 dicembre 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e le società S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. ora incorporate nelle SIP, dall'altra, nonché la convenzione 27 dicembre 1957 tra il Ministero stesso e la società TE.TI., ora incorporata nella SIP convenzioni tutte rispettivamente approvate con decreti presidenziali del 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e del 28 dicembre 1957, n. 1408, in seguito indicate nel presente atto "Convenzioni".
Viste le convenzioni aggiuntive 27 settembre 1960 e 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società T.I.M.O. approvate con decreti del presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1962, n. 196, e 22 marzo 1963, n. 1510, nonché la convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte, e le società T.I.M.O. e TE.TI, dall'altra, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, n. 984, in seguito indicate nel presente atto "Convenzione aggiuntive".
Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, in seguite indicata nel presente atto "Convenzione SIP".
Premesso che:
a) Il servizio telefonico ha assunto, nel quadro della programmazione economica nazionale, una funzione di essenziale rilievo quale infrastruttura fondamentale per l'ordinato sviluppo dell'economia del paese e strumento primario per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione stessa;
b) occorre, pertanto, adeguare l'assetto strutturale del servizio stesso alle esigenze poste dalla programmazione, tenendo conto, tra l'altro, della necessità di assicurare, con tempestività, al paese un servizio di elevata qualità e rendimento adeguato alle previsioni della programmazione;
c) tale esigenza è resa ancora più accentuata dal continuo sviluppo della tecnica e dalla necessità di coordinare tra i vari esercenti i programmi di potenziamento e di sviluppo della telefonia italiana anche con quelli degli altri servizi di telecomunicazioni, ad essa strettamente correlati;
d) le finalità sopraindicate debbono essere conseguite mediante un opportuno ed adeguato aggiornamento dell'assetto dei servizi telefonici direttamente gestiti dallo Stato o affidati in concessione, attraverso il quale sia possibile ottenere un coordinamento effettivo dei piani di sviluppo predisposti dallo Stato e dalle società concessionarie;
e) a tale scopo è necessario perfezionare nel quadro delle linee e degli indirizzi stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale, anche in connessione con il piano regolatore telegrafico nazionale, i criteri e la normativa necessari per conseguire:
l'estensione a tutto il territorio nazionale, entro scadenze ravvicinate, del servizio di teleselezione da utente, assecondandone lo sviluppo attraverso un razionale assetto tariffario;
la sollecita estensione del servizio in teleselezione da operatrice o da utente nell'ambito internazionale e, anzitutto, in quello europeo;
l'estensione dei servizi telefonici ausiliari e complementari, e la diffusione del telefono anche nei piccoli centri;
il riassetto del servizio telegrafico nelle località a scarso traffico, utilizzando nella maggiore possibile misura le reti telefoniche e la organizzazione della società concessionaria SIP, allo scopo di permettere una conveniente estensione capillare del servizio stesso;
l'estensione del servizio di trasmissione dati, di segnaletica e di ogni altro servizio di tipo telegrafico richiesto dal progresso tecnico e dalle esigenze sempre più vaste della vita associata;
una più conveniente concentrazione ed integrazione dello utilizzo dei mezzi tecnici ed operativi di tutti gli esercenti i servizi di telecomunicazioni, per la migliore distribuzione degli investimenti e per aumentare la produttività degli impianti.
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in seguito indicato per brevità semplicemente "Amministrazione", rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, dott. ing.
Ernesto Lensi, e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede sociale in Torino, capitale versato L. 360.000.000.000, in seguito nel presente atto indicata per brevità semplicemente "Società", rappresentata dal presidente prof.
ing. Giovanni Someda in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 5 giugno 1967 si conviene e si stipula quanto appresso:
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I primi 2 comma dell' delle "Convenzioni" modificati dall' della "Convenzione SIP", sono sostituiti dal seguente:
Sono concessi in esclusiva alla Società:
a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico e i servizi ausiliari ed accessori;
b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico con le modalità e nei limiti di cui all';
c) il servizio telefonico internazionale di frontiera con la modalità e nei limiti di cui all';
d) il servizio delle commissioni telefoniche nei limiti delle competenze di traffico;
e) il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e dei fonotel con le modalità e nei limiti di cui all';
f) il servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati al telefono nell'ambito di ciascun distretto telefonico, con le modalità e nei limiti di cui all';
g) il servizio di trasmissione tra gli abbonati al telefono di messaggi di tipo telegrafico, a velocità di trasmissione superiore a 200 baud, sulla rete telefonica pubblica a commutazione, con le modalità e nei limiti di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-1