Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 9

In vigore dal 4 mag 1968
L' delle "Convenzioni" modificato dall' della "Convenzione SIP" è sostituito dal seguente: . - Sviluppo della teleselezione. La società si obbliga, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, a completare, nell'ambito di ciascun compartimento, la teleselezione da Utente. L'integrale realizzazione della teleselezione da utente nello ambito nazionale sarà dalla società attuata entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. La società ha altresì, l'obbligo di provvedere, per quanto di sua competenza ed a norma dell'art. 23, all'apprestamento dei mezzi e della organizzazione necessari per consentire la automatizzazione del traffico di pertinenza dell'amministrazione, che segnalerà alla società le date di attivazione del servizio teleselettivo, per ogni singola relazione, con un preavviso non minore di dodici mesi. Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati previe intese con l'amministrazione e sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso in ordine alla attesa media per il traffico tramite operatrice ed alla perdita per il traffico in teleselezione da utente. In ogni caso, qualora - a causa dell'insufficiente disponibilità di circuiti o di equipaggiamenti - si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti sopra indicati la società avrà l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma. Per tale adeguamento l'amministrazione stabilirà un congruo periodo di tempo in relazione all'importanza dei lavori da effettuare. Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la società manterrà un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento del servizio interurbano in teleselezione da operatrice. Per quanto concerne il servizio internazionale, l'amministrazione e la società terranno conto, ai fini della graduale estensione del servizio in teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti, nonché degli orientamenti dei paesi esteri. La società, oltre al contatore di centrale per il conteggio degli addebiti, è obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione del canone stabilito, altro dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso. Tale dispositivo potrà essere di due tipi: 1) ad indicazione singola, cioè per ogni singola comunicazione; 2) ad indicazione singola e progressiva. I contributi ed i canoni per i due tipi di dispositivi vengono stabiliti dall'amministrazione d'intesa con la società e sono soggetti a revisione triennale. L'amministrazione e la società concorderanno il sistema tecnicamente ed economicamente più idonei per fornire agli utenti, che ne facciano richiesta e corrispondano le tariffe che verranno stabilite, una documentazione scritta delle loro comunicazioni interurbane in teleselezione da utente, di norma interdistrettuali, e di quelle internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-9

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