Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 12

In vigore dal 4 mag 1968
L'art. 30 delle "Convenzioni" è sostituito dal seguente: Art. 30. - Obblighi relativi alla cessione in uso all'amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della società. La società si obbliga a cedere in uso all'amministrazione e a costruire appositamente, se necessario, tutti i circuiti e mezzi trasmissivi, sia urbani che interurbani, richiesti dall'amministrazione per l'espletamento dei servizi di telecomunicazione gestiti sia direttamente che in concessione. La relativa richiesta deve essere presentata alla società con un anticipo di almeno quattro o dieci mesi sulla data di consegna, a seconda che trattasi di circuiti e mezzi trasmissivi interessanti le aree urbane e settoriali, oppure aree di ordine superiore. Le condizioni e modalità per la cessione in uso all'amministrazione e per la retrocessione alla società dei predetti circuiti e mezzi trasmissivi nonché per il loro esercizio e manutenzione, saranno stabilite negli accordi da stipulare tra la amministrazione e la società a mente dell' per la cessione a quest'ultima di circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione. I canoni dovuti dall'amministrazione sono indicati nello allegato 3 alla presente convenzione e saranno, in caso di revisione, fissati comunque in misura pari a quelli stabiliti per la cessione in uso alla società di circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'amministrazione applicherà le penalità previste dalla convenzione e si riserva altresì il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di procedere alla revoca, anche parziale della concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-12

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