Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 15

In vigore dal 4 mag 1968
All'art. 50 delle "Convenzioni" è aggiunto il seguente comma: La società infine è tenuta a praticare, nei confronti del personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici le stesse condizioni e facilitazioni accordate ai propri dipendenti per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-15

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