Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 18
In vigore dal 4 mag 1968
L'art. 65 delle "Convenzioni", modificato dall' della "Convenzione SIP", è sostituito dal seguente:
Art. 65. - Durata della concessione.
La concessione avrà termine il 31 dicembre 1996, salvo per la amministrazione il diritto di riscatto disciplinato dal precedente articolo 55.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-18