Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 16

In vigore dal 4 mag 1968
L'art. 52 delle "Convenzioni", modificato dall' della "Convenzione SIP", è sostituito dal seguente: Art. 52. - Ripartizione dei proventi del traffico. I proventi del traffico concesso a norma dell' della presente convenzione sono di competenza della società. La società è tenuta a corrispondere all'amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art. 224 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. La società rinuncia, a favore dell'amministrazione, ad ogni compartecipazione sui proventi del traffico nazionale di pertinenza dell'amministrazione ed internazionale. L'amministrazione acquisirà, inoltre, per il traffico di sua pertinenza, la quota di soprattassa ed il compenso unitario fisso previsti a favore della società dal decreto presidenziale 31 luglio 1965, n. 941. Nessun corrispettivo è dovuto dall'amministrazione alla società per l'uso delle reti e degli impianti, di proprietà di questa ultima, necessari per l'espletamento dei servizi di pertinenza dell'amministrazione, a meno che non sia diversamente ed espressamente stabilito nella presente convenzione e negli allegati. La società è tenuta ad effettuare, per conto dell'amministrazione, il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuato dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici, a norma degli articoli 224 e 225 del richiamato codice postale e delle telecomunicazioni; per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse, dei canoni e dei contributi relativi agli altri servizi indicati nella presente convenzione, nessun compenso sarà corrisposto alla società. Per il servizio eventualmente espletato dall'amministrazione a norma dell' penultimo comma, della presente convenzione, la società corrisponderà all'amministrazione un compenso pari al 22 per cento dei proventi lordi del traffico in partenza e transito-partenza dai centri di compartimento oppure dai centri di distretto di Messina, Livorno e Padova, detratta la quota di soprattassa di cui al secondo comma del presente articolo. Le operazioni di transito arrivo non sono conteggiate agli effetti del compenso di cui sopra. La stessa percentuale dei proventi lordi è dovuta dall'amministrazione alla società per il servizio da questa espletato a norma dell'ultimo comma del succitato . Detti compensi percentuali saranno soggetti a revisione alla scadenza di ogni triennio dall'entrata in vigore della presente convenzione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-16

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