Art. 1
In vigore dal 4 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;
Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967;
Considerata l'opportunità, indicata nelle suddette direttive, di apportare alle convenzioni in atto le modificazioni idonee a conseguire, fra l'altro, la più rapida realizzazione della teleselezione nazionale;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, contenente modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 citata nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1968
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 123. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-rd-1